Art. 1 E’ costituita l’associazione culturale Echofficine. L’associazione si propone di promuovere la cultura enogastronomica, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio.

Art. 2 L’associazione culturale Echofficine ha sede in Nibbiano – PC – in via Umberto 1°, nr. 2 – Fraz. Trevozzo; essa potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. E’ una libera associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 3 L’associazione Echofficine nell’intento di concorrere all’educazione morale e culturale dei soggetti da essa coinvolti promuove iniziative ed attività volte a valorizzare il patrimonio di storia e di tradizione che caratterizza la nostra comunità locale e nazionale.

Art. 4 L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

– pubblicazione di un bollettino e/o periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione;

– collaborazione con Enti Pubblici per il raggiungimento del migliore risultato;

– gestione autonoma o in convenzione con Enti Pubblici di ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;

– messa a disposizione delle proprie strutture e delle proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità.

Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e collaborazione al fine di un più proficuo impegno nel raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 5 L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati si distinguono in:

– soci fondatori: coloro che sottoscrivono il presente statuto;

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;

– soci sostenitori: persone o enti che tramite elargizioni di carattere economico contribuiscono alla realizzazione delle finalità e degli scopi dell’associazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Art. 6 L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’Assemblea dei Soci.

Art. 7 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuo e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio o all’onorabilità dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le conseguenti sanzioni. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

– quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni prese dagli organi dell’associazione

– quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all’Assemblea dei Soci.

Art. 8 Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per nomina degli organi direttivi dell’associazione, trascorsi 12 mesi dalla data di ammissione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 9 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con finalità statutarie dell’associazione. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le cariche ricoperte nell’associazione sono a titolo gratuito.

Art. 10 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:

– L’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

Art. 12 L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata da tutti gli associati: è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. I soci hanno diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando richiesta in forma scritta dal Consiglio direttivo o da almeno 2/5 degli associati. Nella richiesta devono essere indicate le materie da trattare. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con comunicazione scritta, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione scritta agli associati.

Art. 13 L’assemblea ha i seguenti compiti:

– elegge il presidente ed il consiglio direttivo;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– approva le modifiche dello statuto con la maggioranza dei 2/3 degli associati;

– approva le modifiche dei regolamenti interni;

– delibera su ogni altro argomento secondo le modalità stabilite dal presente statuto;

– delibera l’eventuale scioglimento dell’associazione con la maggioranza dei 4/5;

– può revocare il presidente con la maggioranza dei 2/3 degli associati: in questo caso decade l’intero consiglio direttivo e si procede a nuove elezioni;

– può revocare singoli membri del consiglio direttivo con la totalità degli associati: in questo caso provvede alla sostituzione dei singoli revocati.

Il presidente ed il segretario da lui nominato dovranno sottoscrivere il verbale finale della seduta.

Art. 14 Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione culturale Echofficine. Esso è composto dal presidente dell’associazione e da due membri eletti dall’assemblea tra i componenti. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Le sedute del consiglio direttivo sono validamente costituite quando sono presenti tutti i membri oltre al presidente. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 15 Il consiglio direttivo si riunisce con cadenza semestrale ed è convocato dal presidente:

– su propria iniziativa;

– su richiesta motivata di almeno 2 componenti;

– su richiesta motivata di almeno 2/3 dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale. I consiglieri verranno rimborsati delle spese che sosterranno per l’esercizio della loro carica.

Art. 16 Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Il presidente:

– convoca e presiede l’assemblea dei soci;

– convoca e presiede il consiglio direttivo;

– nomina il vice-presidente;

– nomina il segretario;

– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;

– può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

– può conferire ai membri del consiglio direttivo singole deleghe per la gestione di attività varie.

Art. 17 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vice-presidente lo sostituisce nelle funzioni presidenziali fino alla fine del mandato.

Art. 18 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione secondo la deliberazione dell’assemblea.

Art. 19 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 

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